Tempo fa avevo scritto un post su
alcune professioni del turismo normate nella Regione Toscana. In particolare
gli articoli che interessano la figura professionale della 'Guida Turistica' si
trovano nel Titolo III a partire dall'articolo 98.
Si comincia col definire la Guida Turistica: “E’
guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di
persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche,
monumentali, paesaggistiche, nonche’ le risorse produttive del territorio”.
Poi se ne tracciano gli attuali ambiti territoriali, si chiariscono i titoli
necessari per accedere alla professione tra cui: abilitazione
all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi
di qualificazione professionale e il superamento dell’esame (di cui
all’articolo 101 in cui si parla dei corsi).
L'articolo 100 mi piace molto perchè ci spiega che in
alcune circostanze alcune persone possono svolgere attività simili a quelle
svolte da una Guida Turistica ma "i soggetti che operano in base alle
esenzioni di cui al presente articolo non possono fregiarsi della qualifica di
guida turistica".
Poi arriviamo all'articolo 107 che mi sta ancora più
simpatico perché parla di sanzioni amministrative per chi infrange la
legge (e sembra anche normale):
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
600,00 euro a 3.000,00 euro:
a) chiunque esercita l’attività professionale di guida
turistica senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attività;
b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 (agenzie di
viaggio ed associazioni) che, per lo svolgimento della propria attività, si
avvalgono delle persone di cui alla lettera a).
Quindi la Regione Toscana ha da tempo deliberato in maniera
estremamente chiara sulle professioni del turismo e: "con leggi e
regolamenti propri e in armonia con la legislazione nazionale disciplina le
modalità di accesso ai titoli abilitativi e stabilisce le sanzioni
amministrative pecuniarie per chi esercita tali professioni in modo non
conforme agli obblighi di legge"
Io aggiungerei anche che chi esercita la professione di
Guida Turistica in modo irregolare (anche gratuitamente, dato che ciò è
previsto solo in alcuni specifici casi) danneggia tutti coloro che svolgono
tale professione secondo quanto previsto dalla Legge Regionale oltre a
danneggiare il turista che magari non sa quali leggi vigono in Italia e il
territorio stesso che subisce un danno d’immagine avvallando la circolazione di
abusivi e non tutelando il patrimonio.
Se diamo tutto quanto scritto sopra per condiviso e
accettato, necessariamente dobbiamo chiederci:
1) Perché tanti Comuni, pur potendosi avvalere di una ben chiara Legge
Regionale, non muovono un dito per contrastare il fenomeno delle Guide Abusive?
2) Perché tanti Comuni non vedono nell’applicazione delle sanzioni
pecuniarie (di tutto rilievo) una bella opportunità per far cassa?
3) Perché tanti Comuni continuano a chiamare ‘Guida Turistica’ il
personale non qualificato che viene utilizzato in occasione di eventi o
manifestazioni pur sapendo che per Legge ciò non è affatto regolare?
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